Dopo l’approvazione del nuovo regolamento CONI e in attesa del nuovo FIFA, è stato approvato il nuovo regolamento per agenti sportivi FIGC. Ecco le novità:
La novità importante consiste nell’aver introdotto obbligo di stipulare una polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione nel territorio italiano. La durata è di almeno un anno e gli estremi andranno inseriti nel mandato.
E’ prevista l’incompatibilità assoluta tra l’esercizio della professione di agente e la qualifica di calciatore professionista tesserato in FIGC o di calciatore non professionista tesserato in campionato nazionale della FIGC.
L’incompatibilità viene meno al termine della stagione sportiva nella quale il calciatore abbia concluso l’attività agonistica.
Il conflitto di interessi si configura nell’ipotesi in cui l’agente sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore.
Il nuovo comma 6 ha introdotto l’esplicito divieto per il calciatore di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre liquidità al fine di formalizzare un mandato.
In proposito, va segnalato che contrariamente a quanto disposto dal previgente Regolamento FIGC, il mandato eventualmente sottoscritto in violazione dei doveri di cui all’art. 17 non è più inefficace; pertanto, l’eventuale inosservanza integra una violazione disciplinare e comporta la segnalazione con trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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Il comma 7 prevede che, “fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge”, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale sia nullo.
Qualora il calciatore, successivamente alla scadenza del mandato, concluda un nuovo contratto di prestazione sportiva, con la stessa o con diversa società, che venga a sovrapporsi al precedente contratto, l’agente conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e quindi l’eventuale successivo agente che ha negoziato il nuovo contratto avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull’eccedenza contrattuale.
Il comma 12 conferma che il calciatore minore di età non può essere assistito da un agente prima del compimento anagrafico del 16° anno di età. L’incarico deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela legale o la curatela legale e, soprattutto, nessun pagamento o altro compenso è dovuto all’agente.
Conflitto d’interesse
L’agente o la società di cui è socio, non può svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi con il proprio cliente, salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 5 del Regolamento Agenti (cioè il consenso del calciatore e/o della società).
Il conflitto di interessi si configura quando la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi.
Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un calciatore verso la suddetta società o presso quest’ultima.
Si configura altresì conflitto di interessi la situazione in cui l’agente sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un calciatore.
L’agente è tenuto a informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi.
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